Art. 52.

      1. L'articolo 1626 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1626. - (Insolvenza dell'affittuario). - L'affitto si scioglie per l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario».